Statuto della EUROPEAN COURIER ASSOCIATION
Titolo 1- denominazione e sede
Articolo 1
A norma dell’art. 36, comma 1 e seguenti del Codice Civile, è costituita una associazione denominata EUROPEAN COURIER ASSOCIATION (E.C.A.)
Articolo 2
L’associazione ha sede a Trieste , in via Hermet 4/d
Titolo 2 – Finalità
Articolo 3
Scopi dell’associazione
L’associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi dello Stato e delle Regioni che regolano l’attività dell’associazionismo, nonché dei principi generali dell’ordinamento in ambito europeo.
L’associazione nasce con l’intenzione di coinvolgere aziende o autotrasportatori autonomi professionisti, del trasporto espresso e della distribuzione con veicoli di peso complessivo non superiore ai 75q.li., in tutta l’Europa comunitaria.
- La funzione dell’associazione e quella di creare sinergie tra gli stessi soci e gruppi di acquisto che comportino vantaggi economici per tutti gli associati.
- E’ compito e obiettivo dell’associazione ridurre, con l’ottimizzazione dei tragitti e della distribuzione dei carichi, l’emissione di Co2 e qualsiasi forma di inquinamento sul territorio, incentivando e promuovendo ogni iniziativa atta a migliorare il trasporto consapevole e responsabile atta a contenere i consumi e ridurre l’impatto ambientale complessivo del comparto.
- E’ compito dell’associazione elevare il grado di formazione del settore, sia per quanto concerne la sicurezza sul lavoro, sia gli aspetti amministrativi e organizzativi fino a comprendere quelli qualitativi ed economici, sensibilizzando allo stesso tempo gli associati ai temi delle relazioni sinergiche nei trasporti nazionali ed europei.
- Una delle finalità primarie dell’associazione quella di stabilire delle tariffe Europee sostenibili al km/ora/conducente, a seconda dell’utilizzo del mezzo impiegato, suddiviso in categorie per q.li di portata utile fino a 5 q.li, 10 q.li, 15 q.li e fino a 35 q.li
- Procedere all’informatizzazione di tutti gli associati e creare un network operativo che colleghi in tempo reale tutti gli attori del servizio di trasporto allo scopo di ottimizzare i percorsi in funzione di carichi condivisibili a favore di economie di esercizio a minor impatto ambientale generale del trasporto su gomma
Titolo 3 – Requisiti e soci
Articolo 4
Requisiti per l’iscrizione
Per poter essere iscritti all’associazione, l’azienda o il singolo, devono:
- essere autotrasportatori di merce conto terzi e possedere o essere locatari di furgoni o camion con caratteristiche generali in regola con i minimi stabiliti dalle leggi europee in materia di emissioni e consumi, con portata peso complessivo non superiore ai 75 q.li.
- Essere in attività da almeno 2 anni.
- Non aver in corso procedure fallimentari, concordati preventivi, amministrazione controllata o condanne e altre procedure concorsuali per reati finanziari a carico dei titolari.
Tutti i soci sono eguali, hanno gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall’associazione e intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie. Hanno diritto di voto che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l’approvazione e la modifica dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Titolo 4 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’associazione:
L’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.
Articolo 5
Assemblea dei soci
L’assemblea dei soci e composta da tutti gli iscritti ed è organo sovrano dell’Associazione. L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno, elegge il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti, discute e approva i bilanci presentati dal Consiglio. L’assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente, in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del consiglio direttivo o dal 10% dei soci. Le assemblee dei soci potranno svolgersi anche in via telematica (teleconferenza), e con votazione e delibere via e-mail registrata.
Articolo 6
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente, e almeno 1 altro membro, in quanto i componenti devono essere in numero dispari. Il Consiglio Direttivo ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli riservati al presidente e all'assemblea e tutti gli altri che l'assemblea gli destina.
Il Consiglio, ove delegato dall’assemblea, nella riunione immediatamente successiva designa nel suo ambito il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari.
Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall’Assemblea, è investito dai più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l’attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell’associazione.
Articolo 7
Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'assemblea, controlla la gestione economico-finanziaria dell'Associazione e verifica che essa corrisponda ai fini sociali indicati nello Statuto. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri ed è nominato ogni due anni dall’Assemblea Ordinaria. I Revisori dei Conti controllano anche la correttezza della gestione relativa alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio Consuntivo.
Articolo 8
Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha quindi responsabilità giuridica. Può essere eletto dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo e la sua carica, come del resto tutte le altre cariche nell'associazione, è temporanea.
Titolo 5 – Esclusione, recesso, revisione dello statuto e scioglimento
Articolo 9
Il titolo di associato non è trasferibile, salvo che la trasferibilità sia consentita dall`atto costitutivo o dallo statuto.
L`associato può sempre recedere dall`associazione se non ha assunto l`obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell`anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima di tale data.
L`esclusione d`un associato non può essere deliberata dall`assemblea salvo che per gravi motivi; l`associato potrà in questo caso ricorrere all`autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la delibera dell’assemblea.
L`associato può sempre recedere dall`associazione se non ha assunto l`obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell`anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima di tale data.
L`esclusione d`un associato non può essere deliberata dall`assemblea salvo che per gravi motivi; l`associato potrà in questo caso ricorrere all`autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la delibera dell’assemblea.
Articolo 10
Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall’assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti. L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Articolo 11
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Titolo 6 – Disposizioni finali
Articolo 12
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.
Allegati eventuali: Atto Costitutivo
Letto è approvato a Trieste in data: 23 agosto 2010